PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le sottoindicate carte valori sono modificate con le seguenti modalità:

          a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, come modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;

          b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.

      2. Dalla data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. A tale fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2006 ai seguenti adempimenti preliminari:

          a) predisposizione dei necessari collegamenti al backbone dell'Anagrafe nazionale italiana presso il Centro nazionale dei servizi demografici;

          b) redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione e della porta applicativa del backbone secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

 

Pag. 4

      3. Accertata l'avvenuta attuazione degli adempimenti indicati al comma 2, lettere a) e b), il Ministero dell'interno ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla fornitura ai comuni dei supporti e delle attrezzature informatiche necessari al rilascio delle carte di identità elettroniche.

Art. 2.

      1. Sono carte valori e modelli a rigoroso rendiconto dello Stato quelli indicati con apposito decreto emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le amministrazioni interessate. Tali carte e modelli devono possedere, per la loro destinazione, caratteristiche di resistenza alle contraffazioni e alle falsificazioni ed essere realizzati e resi funzionanti con particolari e avanzate tecniche, anche elettroniche, di sicurezza.

Art. 3.

      1. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, per i prodotti di cui all'articolo 2 e per le relative attrezzature informatiche, nonché per le pubblicazioni, gli stampati e altri prodotti grafici o informatici comuni delle amministrazioni statali, provvede:

          a) a determinarne le caratteristiche, di intesa con le amministrazioni interessate;

          b) a svolgere i necessari interventi per la razionalizzazione dei tipi, dei formati e delle caratteristiche;

          c) a iscriverli in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati;

 

Pag. 5

          d) a individuarne tutti i fabbisogni, a carattere ordinario e straordinario, per le amministrazioni statali, assicurando la regolarità dei relativi approvvigionamenti;

          e) a commissionarne i quantitativi e ad affidarne la conservazione e la distribuzione, in base all'atto di concessione di cui all'articolo 10, all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

          f) a verificarne la valenza artistica e tecnica mediante l'istituzione di un'apposita conferenza permanente;

          g) a determinare i prezzi delle loro forniture a mezzo di un'apposita commissione, tenuto presente l'andamento dei prezzi di mercato per prodotti analoghi o similari;

          h) ad autorizzarne le forniture a committenti terzi, purché tale attività non intralci le produzioni in corso per le amministrazioni dello Stato;

          i) ad espletare la vigilanza e il controllo, anche per conto di terzi che ne facciano richiesta, sulla produzione, conservazione e distribuzione delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto, a mezzo del dipendente Ispettorato carte valori, avvalendosi, eventualmente, del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.

      1. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in base all'atto di concessione di cui all'articolo 10, mette a disposizione dell'Ispettorato carte valori i locali, il personale di supporto, i materiali, le attrezzature, i servizi e quanto altro necessario per il suo funzionamento. Le spese derivanti da tale attività sono riportate in un'apposita sezione di uno dei rendiconti di cui all'articolo 5. Le attrezzature poste a disposizione rimangono di proprietà del medesimo Istituto e per il loro utilizzo viene addebitato sul relativo rendiconto un canone d'uso preventivamente concordato con l'Ispettorato carte valori.

 

Pag. 6

Art. 5.

      1. Le somme necessarie per tutte le forniture, a carattere ordinario e straordinario, delle amministrazioni dello Stato, di carte valori e di modelli a rigoroso rendiconto e delle attrezzature informatiche necessarie per il loro funzionamento, nonché delle pubblicazioni, degli stampati e degli altri prodotti grafici o informatici comuni delle amministrazioni statali, sono accentrate e stanziate nelle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi concernenti le forniture a carattere ordinario sono versati dal Dipartimento del tesoro all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in quattro rate trimestrali anticipate; quelli per le forniture a carattere straordinario sono versati al medesimo Istituto per intero. In relazione all'effettiva entità delle forniture e sulla base degli appositi documentati rendiconti presentati al Dipartimento del tesoro, sono effettuate le operazioni di conguaglio.

Art. 6.

      1. L'eventuale eccedenza delle anticipazioni rispetto ai rendiconti di cui all'articolo 5 è versata all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva assegnazione alle medesime unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su cui erano stati originariamente stanziati i fondi.

Art. 7.

      1. All'atto del rilascio delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto da parte delle competenti amministrazioni statali, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione, spedizione e controllo e per l'espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo, da determinare, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con

 

Pag. 7

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa istruttoria a cura della commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). I decreti previsti dal presente comma sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

      1. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dai decreti di cui all'articolo 7, sono versate, limitatamente agli oneri sostenuti per l'approvvigionamento, il controllo sulla produzione e il trasporto delle carte valori, e dei modelli, degli stampati, delle targhe e degli altri prodotti a rigoroso rendiconto, nonché per la fornitura delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

      1. Gli eventuali rimanenti introiti non compresi tra quelli previsti dall'articolo 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione alle specifiche unità previsionali di base dello stato di previsione delle amministrazioni statali competenti, per oneri sostenuti per il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l'utilizzo delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto.

Art. 10.

      1. Con apposito atto di concessione sono regolati tutti i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

 

Pag. 8

Art. 11.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

      1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e gli articoli 6, 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806.